L’ONERE MOTIVAZIONALE NELL’APPLICAZIONE DELLA RECIDIVA (FOCUS SU CASSAZIONE PENALE 40820/2022)
A cura di Avv.ti Paolo M. Strozzi, Matteo Crosa e Sandro C. Strozzi
La recidiva è una circostanza aggravante ad effetto speciale (in quanto può comportare un aumento della pena superiore ad un terzo) che va a sanzionare chi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo con sentenza passata in giudicato, ne commetta un altro parimenti non colposo.
Trattasi di un istituto giuridico disciplinato dall’art. 99 c.p., il quale, come noto, prevede tre tipi di recidiva, ovvero semplice, aggravata e reiterata.
In quanto circostanza aggravante, essa è contestata dal Pubblico Ministero ma la sua concreta applicazione – e quindi l’aumento della pena – è rimesso alla valutazione del Giudice di merito, il quale è chiamato a sindacare, sulla scorta degli insegnamenti della Suprema Corte, se tale nuovo episodio delittuoso sia indice di una più accentuata colpevolezza e maggiore pericolosità sociale dell’interessato, con riguardo ai parametri di cui all’art. 133 c.p. e darne atto in motivazione.
In un caso patrocinato dalla scrivente Difesa, all’imputato era stata contestata e applicata la recidiva reiterata. Tuttavia, in entrambi i giudizi di merito, i Giudici di primo e secondo grado si erano limitati ad applicare all’imputato sic et simpliciter la predetta circostanza aggravante, limitandosi ad affermare, nel caso della decisione di primo grado, “è contestata correttamente la recidiva reiterata” mentre, nella sentenza di secondo grado, “ferma l’applicazione della recidiva reiterata”. La Suprema Corte, Sez. I, con sentenza n. 40820/2022, accogliendo la tesi difensiva, ha quindi cassato la sentenza di appello nella parte relativa all’applicazione della recidiva all’imputato, ribadendo il proprio orientamento giurisprudenziale e statuendo che “[...] Effettivamente, nell’atto di appello la difesa aveva svolto specifiche censure sulla ricorrenza, nel caso di specie, della contestata recidiva [...] E' principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui l’aumento di pena per la recidiva reiterata può essere applicato solo qualora si ritenga il nuovo episodio delittuoso concretamente significativo sotto il profilo della più accentuata colpevolezza e della maggiore pericolosità dell’interessato, in considerazione della natura e del tempo di commissione dei precedenti e avuto riguardo ai parametri di cui all’art. 133 c.p.. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata sul punto con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di…, che dovrà procedere a nuovo giudizio colmando la rilevata lacuna motivazionale”.
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