LA VEXATA QUESTIO DELL'OMOLOGAZIONE DEGLI AUTOVELOX
I CONTRASTI NELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO E LE ULTIME PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE (IN PARTICOLARE LA N. 8694/2022)
A cura di Avv.ti Paolo M. Strozzi, Sandro C. Strozzi e Flavia Barco
Omologazione o approvazione, questo pare essere il dilemma che tiene spesso banco nelle aule giudiziarie, ogniqualvolta un utente della strada impugni una contravvenzione al codice della strada per eccesso di velocità che sia stata accertata tramite apparecchiatura elettronica di rilevamento automatico (i c.d. autovelox o tutor).
Al riguardo, sebbene la Corte di Cassazione si sia già espressa - come vedremo a breve, ancora recentemente - nel senso di ritenere necessaria l’omologazione degli strumenti elettronici utilizzati per l’accertamento automatico delle violazioni dei limiti di velocità, i giudici di merito – ovvero i Giudici di Pace e i Tribunali – si dividono ancora nel seguire talvolta la tesi dell’omologazione, talaltra quella della approvazione.
Ma per meglio comprendere la questione, occorre partire dal dato normativo.
L’art. 142 C.d.S. al comma 6 prevede espressamente che: “Per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
Fondamentale e dirimente sul tema è anche l’art. 192 Reg. C.d.S [1] che descrive nel dettaglio le due procedure di omologazione e approvazione: la prima è disciplinata dal comma 2, mentre la seconda dal comma successivo.
Dalla lettura della norma emerge in modo ben evidente la distinzione tra le due procedure, prevedendo il procedimento di omologazione, più rigoroso e stringente, la verifica della corrispondenza del tipo di apparecchio a norme tecniche prestabilite, laddove invece l’approvazione si limita a un controllo di funzionalità di esso in relazione all’accertamento che deve svolgere.
Tuttavia, come anticipato, vi è un filone giurisprudenziale di merito secondo cui “omologazione” e “approvazione” sarebbero due procedure sostanzialmente equipollenti e sovrapponibili e ciò in quanto il legislatore avrebbe utilizzato detti termini nel C.d.S in modo sostanzialmente alternativo. (all’uopo vengono generalmente richiamati, a es., gli artt. 45, comma 6 C.d.S e 345 Reg. di att. C.d.S.). Dal che ne discenderebbe la legittimità della contravvenzione accertata con autovelox e/o tutor meramente approvati.
L’opposto orientamento, invece – senz’altro preferibile, poiché più coerente con il dato letterale della norma e con l’intrinseca irripetibilità del tipo di accertamento effettuato mediante le suddette apparecchiature elettroniche automatiche – sostiene la necessarietà dell’omologazione ai fini della legittimità dell’accertamento, in primis, poiché il citato art. 142, comma 6, C.d.S. richiede espressamente e con forza l’utilizzo di apparecchiature omologate (tanto è vero che viene utilizzato l’avverbio “debitamente”) e non anche meramente approvate, il che deporrebbe per una precisa e consapevole scelta legislativa in tal senso; inoltre, il fatto che l’art. 192 Reg. C.d.S. descriva i due iter procedurali per giungere all’omologazione o all’approvazione, starebbe a indicare che questi siano effettivamente diversi e non equipollenti, anche perché, in caso contrario, verrebbe da chiedersi perché il legislatore abbia dovuto normare due distinte procedure, se queste fossero la stessa identica cosa.
Inoltre, al di là del dato normativo, la tesi della necessarietà dell’omologazione appare in linea anche con la nota sentenza n. 113/2015 della Corte Costituzionale che, nell’inquadrare gli accertamenti di cui si tratta come di natura irripetibile, così si è espressa: “In definitiva il bilanciamento realizzato dall'art. 142 del codice della strada ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici ed il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d'essere”.
Anche la Suprema Corte, con diverse pronunce, ha fatto propri i principi sanciti dal Giudice delle Leggi ritenendo imprescindibili i seguenti tre elementi: omologazione, taratura e verifiche periodiche.
Al riguardo, in un caso posto recentemente al vaglio della Suprema Corte dalla scrivente Difesa e conclusosi con ordinanza n. 8694/2022, il soggetto sanzionato si era visto rigettare l’appello (relativo all’opposizione di un verbale di contravvenzione per asserita violazione dell’art. 142, comma 9, C.d.S. accertata mediante autovelox solo “approvato”), poiché, a dire del giudice di merito, vista la presenza in loco degli agenti accertatori, sarebbe stata sufficiente la mera approvazione (Trib. Alessandria, sentenza 573/2020).
Il ricorrente, quindi, con il patrocinio degli Avv.ti Strozzi, adiva la Corte di Cassazione, rilevando come, la sentenza andasse riformata poiché, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di merito, in ossequio al dato letterale dell’art. 142 c. C.d.S. e alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, lo strumento per la rilevazione della velocità debba essere sempre omologato (a prescindere dalla presenza o meno degli agenti in loco) e che spetti alla P.A. la prova dell’omologazione.
La Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza sopra citata, ha accolto il ricorso per cassazione proposto dal ricorrente, enunciando il seguente principio di diritto: “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. N. 14597 del 2021). Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l’effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev'essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (Cass. N. 10463 del 2020 )” (Cass. Civ. ord. n. 8694/2022).
Ciononostante, come detto, nelle sedi giurisdizionali di merito si registrano ancora oggi varie pronunce in senso diametralmente opposto, motivo per cui sarebbe auspicabile che la Corte di Cassazione, prendendo atto della permanenza del contrasto giurisprudenziale, prenda posizione in maniera ancor più netta sul punto.
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[1] Art. 192 Reg. C.d.S.: “(…) 2. L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. 3. Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2. (…)”